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“Made in AI”: di cosa parliamo (davvero) quando parliamo di watermark

“Made in AI”: di cosa parliamo (davvero) quando parliamo di watermark

Un breve approfondimento necessario per chiarire alcuni punti di un dibattito ancora caldo (e a volte confuso), e ricordare come usare al meglio le intelligenze artificiali.

Un segno nascosto dentro un testo per dichiarare che, da qualche parte nel processo di scrittura, è intervenuta un’intelligenza artificiale. È il watermark, la “filigrana” digitale che ha animato le discussioni estive ed è arrivata fino a questi giorni. Generando fazioni contrapposte, come quasi sempre fanno le innovazioni tecnologiche, che tanto ricordano le immortali definizioni di Umberto Eco: Apocalittici e Integrati, e correva l’anno 1964. Ma non stiamo parlando di bollini o scritte «Made with AI» sui documenti: la questione è più complessa.

Dal 2 agosto 2026 sono infatti applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act europeo. I fornitori di sistemi che generano contenuti, testi compresi, devono fare in modo che i prodotti finiti siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e riconoscibili come generati o manipolati artificialmente. La marcatura deve essere, per quanto tecnicamente possibile, efficace, interoperabile e affidabile.

A rendere molto concreto il tema è stata Anthropic, che ha introdotto nei testi prodotti da Claude un sistema di watermarking per adeguarsi alle regole europee. Non vengono inseriti caratteri nascosti né informazioni sull’utente: il sistema interviene sulle caratteristiche statistiche della scelta delle parole, creando una traccia rilevabile con strumenti specifici. Per alcuni file vengono invece utilizzati metadati certificati secondo lo standard C2PA, una sorta di carta d’identità digitale che permette di ricostruirne origine e modifiche. Ma che cosa dimostra davvero un watermark? Non necessariamente che un testo sia stato “scritto dall’AI”. Potrebbe essere stato interamente generato da un modello oppure soltanto corretto, sintetizzato o riformulato con il suo aiuto. E proprio affidabilità e resistenza di queste tecniche a successive modifiche del testo sono ancora oggetto di ricerca.

C’è poi un equivoco importante da chiarire. L’AI Act distingue tra marcatura tecnica, che riguarda innanzitutto chi fornisce il sistema, e obbligo di dichiarare al pubblico l’uso dell’AI. Quest’ultimo vale, a determinate condizioni, per testi generati o manipolati artificialmente e pubblicati per informare su questioni di interesse pubblico.

Con un’eccezione particolarmente rilevante per giornalisti ed editori: l’obbligo di disclosure non si applica se il contenuto è stato sottoposto a una vera revisione umana o a controllo editoriale e qualcuno ne assume la responsabilità della pubblicazione. Non basta una correzione ortografica: le linee guida della Commissione europea parlano di un esame sostanziale, che comprenda anche la possibilità di modificare o respingere il contenuto e verificarne fatti e fonti.

E in Italia? La legge 132/2025 sull’intelligenza artificiale, entrata in vigore nell’ottobre 2025, si coordina con l’AI Act e non introduce un obbligo generalizzato di applicare un bollino visibile a ogni documento realizzato con l’AI.

È forse questo il punto più interessante della polemica. Tracciabilità tecnica, autorialità e responsabilità non sono la stessa cosa. In un testo possono esserci moltissimi gradi diversi di collaborazione tra essere umano e macchina. Un watermark può segnalare l’intervento di un sistema; molto più difficile è stabilire quanto abbia davvero scritto, pensato o deciso. Come sempre, più che le leggi dovrebbe contare il buon senso: l’AI si sta dimostrando un ottimo compagno di lavoro per produrre semilavorati, testi grezzi, prime bozze, riassunti e documenti di lavoro; se la paura è farsi sostituire dalle macchine, la soluzione migliore è imparare a lavorare con il loro supporto e lasciare l’ultimo controllo – e in definitiva, la responsabilità di quanto prodotto, scritto, pubblicato – agli esseri umani.

Per approfondire

  • AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689, in particolare articolo 50, “Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployer di determinati sistemi di IA”: testo italiano su EUR-Lex
  • Commissione europea – Linee guida sull’articolo 50 dell’AI Act, pubblicate nel 2026: chiariscono watermarking, contenuti generati dall’AI, disclosure e soprattutto l’eccezione relativa a revisione umana e responsabilità editoriale. Guidelines on transparency obligations under Article 50
  • Italia – Legge 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, testo vigente: Legge 132/2025 su Normattiva